Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Cittadinanza

PROTEZIONE DATI PERSONALI: ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati / RGPD (UE) 2016/679, si comunica che questa Agenzia Consolare deve accertarsi dell’identità dell’interessato prima di comunicargli i dati detenuti sul suo conto. Pertanto richieste di informazioni via mail potranno essere evase solamente se provenienti dal diretto interessato e dall’indirizzo e- mail registrato nel nostro schedario consolare 

INFORMAZIONI GENERALI

Attualmente la cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (e relativi regolamenti di esecuzione: in particolare DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e DPR 18 aprile 1994, n. 362) che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze.
La cittadinanza italiana si basa prevalentemente sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza solo ai figli nati a partire dal 1.1.1948, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 28/01/1983.

La normativa sulla cittadinanza si rivolge a:

  • coloro che, nati italiani, hanno perso la cittadinanza e intendono riacquistarla;
  • i discendenti di cittadini italiani che vogliono vedere riconosciuto il possesso della cittadinanza;
  • gli stranieri che intendono acquistarla.

La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo le modalità di seguito riportate:

1) CITTADINANZA PER FILIAZIONE/DISCENDENZA (“iure sanguinis”)

2) CITTADINANZA PER NASCITA SUL TERRITORIO ITALIANO (“iure soli”)

Acquista la cittadinanza italiana:

  • colui i cui genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato del quale sono cittadini;
  • il figlio di ignoti che venga trovato abbandonato in territorio italiano e di cui non si riesca a determinare la cittadinanza.

3) CITTADINANZA PER RICONOSCIMENTO O PER DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ / MATERNITÀ NATURALE

E’ cittadino italiano il figlio riconosciuto o dichiarato durante la minore età.
Nel caso in cui il figlio riconosciuto o dichiarato sia maggiorenne, è necessaria l’elezione di cittadinanza da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso.

4) CITTADINANZA PER ADOZIONE

Acquista la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana ovvero in caso di adozione pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei registri dello stato civile. Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dopo l’adozione.
Documentazione da presentare –Adozione

5) STRANIERI DISCENDENTI DA ITALIANI ENTRO IL SECONDO GRADO O NATI IN ITALIA

Lo straniero o l’apolide discendente da cittadino italiano per nascita (fino al secondo grado) può ottenere la cittadinanza previa dichiarazione di volontà.
I requisiti sono alternativamente:

  • lo svolgimento del servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
  • l’assunzione di un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;
  • la residenza legale in Italia da almeno due anni (senza interruzioni) al raggiungimento della maggiore età.

6) STRANIERO anche NON DISCENDENTE DA CITTADINI ITALIANI

Il cittadino straniero nato sul territorio italiano può ottenere la cittadinanza se risiede legalmente ed ininterrottamente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età previa dichiarazione di volontà.

7) PER MATRIMONIO CON CITTADINO/A ITALIANO/A

7.1 Acquisto automatico
Le donne straniere sposate con un cittadino italiano prima del 27 aprile 1983 hanno acquistato automaticamente la cittadinanza italiana, se il marito era cittadino italiano nel momento del matrimonio o comunque se il marito ha acquistato o riacquistato la cittadinanza italiana prima del 27 aprile 1983; la pratica per il riconoscimento della cittadinanza per matrimonio può essere svolta in qualsiasi momento, anche dopo l’eventuale scioglimento del matrimonio (per divorzio o morte del coniuge), sempre che lo scioglimento del matrimonio sia avvenuto non prima del 27 aprile 1983.
Lo scioglimento del matrimonio (per divorzio o morte del coniuge) avvenuto a partire dal 27 aprile 1983 non comporta la perdita della cittadinanza acquisita per matrimonio. Se lo scioglimento del vincolo è avvenuto prima del 27 aprile 1983, invece, la donna ha perso la cittadinanza italiana acquisita per matrimonio se risiedeva all’estero e ha riacquistato o mantenuto la cittadinanza straniera di origine.

Appuntamento nel Prenot@mi: Cittadinanza Ricostruzioni
Documentazione da presentare (qualora la documentazione del coniuge sia già in possesso dell’Agenzia Consolare):
-Atto di nascita tradotto in italiano
-DNI in corso di validità con fotocopia

7.2 cittadinanza per matrimonio o unione civile

8) NATURALIZZAZIONE PER RESIDENZA

Il requisito è la residenza legale in Italia per:

  • 3 anni per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;
  • 4 anni per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee;
  • 5 anni per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani e per gli apolidi e i rifugiati;
  • 7 anni per gli affiliati da un cittadino italiano prima dell’entrata in vigore della legge 184/1983;
  • 10 anni per cittadini non comunitari.

Non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio alle dipendenze dello Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all’estero.
La domanda, indirizzata al Presidente della Repubblica, va presentata alla Prefettura della Provincia di residenza.

INFORMAZIONI UTILI

DOPPIA CITTADINANZA – A partire dal 16 agosto 1992 l’acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente, salvo disposizioni di accordi internazionali. La denuncia da parte dello Stato italiano della Convenzione di Strasburgo 1963 comporta che, a decorrere dal 4 giugno 2010, non si verifichi più la perdita automatica della cittadinanza italiana per i cittadini che si naturalizzano nei Paesi firmatari della stessa.
ACCORDO ITALO ARGENTINO DI CITTADINANZA – Ratificato in Italia con la legge 282 del 18/05/1973 e in vigore dal 12/09/1974, stabilisce che l’acquisizione della cittadinanza argentina non provoca – per coloro che aderiscono a questo accordo speciale – la perdita della cittadinanza d’origine, che si conserva in forma “latente” (ossia con la perdita dei diritti politici, civili ecc.). Suddetta “latenza” cessa con il trasferimento della propria residenza in Italia provocando l’immediata restaurazione di tutti i diritti. E’ inoltre possibile tornare a godere pienamente di tutti i diritti senza trasferirsi in Italia realizzando una dichiarazione di revoca: tale dichiarazione deve essere fatta presso il Consolato Italiano alla presenza di due testimoni. La dichiarazione di revoca non costituisce una dichiarazione di riacquisto di cittadinanza secondo l’articolo 17 della legge 91/92 per cui si può realizzare in qualsiasi momento. Chi si è naturalizzato argentino prima dell’Accordo (12.09.1974) potrà chiedere l’adesione allo stesso in qualsiasi momento (non ci sono scadenze) mentre per coloro che si sono naturalizzati argentini in data posteriore (12.09.1974) dovranno chiedere tale adesione all’Accordo contestualmente alla data di naturalizzazione.
FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO – tale condizione non impedisce la trasmissione della cittadinanza.
PERSONE NATURALIZZATE – Dal 16 agosto 1992 il cittadino italiano che acquisti un’altra cittadinanza conserva quella italiana, a meno che non vi rinunci formalmente. Per i naturalizzati prima del 16 agosto 1992 (e che quindi hanno perso la cittadinanza in base alla normativa anteriore), si chiarisce quanto segue: la cittadinanza italiana è trasmessa solo ai figli nati prima della naturalizzazione; gli interessati possono riacquistare la cittadinanza trasferendo la residenza in Italia e soddisfacendo gli altri requisiti previsti dalla Legge. La cittadinanza riacquistata è trasmessa ai figli minorenni alla data del riacquisto.
RESIDENZA – Tenuto conto delle norme sull’Anagrafe Consolare e sulla tenuta degli schedari dei connazionali, nonché delle importanti conseguenze in merito all’effettivo esercizio dei diritti attinenti alla cittadinanza (primo fra tutti il diritto di voto) questa Agenzia Consolare si riserva di richiedere agli interessati ogni idonea documentazione atta a comprovare l’effettiva residenza nella circoscrizione Consolare.
PERSONE ORIGINARIE TRENTINO ALTO ADIGE, SUDTIROLO, FRIULI VENEZIA GIULIA – Le persone nate e già residenti nei territori che appartenevano all’Impero austro-ungarico non hanno diritto al riconoscimento automatico della cittadinanza italiana. Tali casi sono regolati dalla legge 379/2000.
RICERCHE ANTENATI – È opportuno sottolineare che le Autorità diplomatico-consolari non possiedono alcuna lista degli Italiani emigrati in Argentina e che l’eventuale ricerca degli ascendenti è a totale carico e responsabilità delle persone interessate.

INDIRIZZI UTILI

Registro Nacional de Reincidencia
Av. Rivadavia 17602 (Morón)
Tucumán 1353 (Cap. Fed.)

Cámara Nacional Electoral
L. N. Alem 232
C.A.B.A.

Dirección Nacional de Migraciones
Hipólito Irigoyen 952
C.A.B.A.

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Arenales 961
C.A.B.A

Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires
Corrientes 1834
C.A.B.A.

Círculo de Traductores Públicos e Intérpretes – Morón
R. O. del Uruguay 217 – 2° piso – Morón