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Testamenti – Autenticazioni – Autocertificazioni – Attestati

Testamenti

Il testamento pubblico è la dichiarazione orale di volontà del testatore resa al funzionario consolare delegato alle funzioni notarili in presenza di due testimoni.

Il testamento segreto, il cui contenuto rimane dunque segreto, può essere depositato presso l’Agenzia Consolare che si limita a ricevere formalmente l’atto e a depositarlo nei suoi archivi.

Il testamento olografo, deve essere scritto integralmente di pugno dal testatore e può essere depositato in ogni luogo, incluso l’Agenzia Consolare e presso chiunque.

Per maggiori informazioni:

http://www.esteri.it/MAE/IT/Italiani_nel_Mondo/ServiziConsolari/AttiNotarili/Testamento.htm

 

Autenticazioni

Autentica di firma: consiste nell’attestazione da parte del pubblico funzionario della firma apposta in sua presenza. Per procedere all’autenticazione della firma è necessario presentarsi presso l’Ufficio Notarile con un documento di riconoscimento in corso di validità.

Autentica di fotografia: è necessario presentarsi presso l’Ufficio Notarile con tre fotografie uguali ed un documento di riconoscimento in corso di validità. In assenza di un documento di identità valido, sarà valutata la possibilità di effettuare una autentica di fotografia, alla presenza di due testimoni italiani muniti di documento di riconoscimento valido.

Per maggiori informazioni:
http://www.esteri.it/MAE/IT/Italiani_nel_Mondo/ServiziConsolari/AttiNotarili/Autenticazione.htm

 

Autocertificazione

È una dichiarazione che l’interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la P.A. e con i gestori di pubblici servizi. Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso all’autocertificazione è rimesso alla discrezionalità di quest’ultimo.

N.B. Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive, di cui all’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183. A decorrere da tale data i certificati hanno pertanto validità solo nei rapporti tra privati, mentre le Amministrazioni Pubbliche non possono più chiedere o accettare i certificati, che devono essere sempre sostituiti da autocertificazioni.

Le norme sull’autocertificazione si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea, nonché ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.
Nel caso vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti grazie a provvedimenti basati su dichiarazioni non veritiere.

Per maggiori informazioni:
http://www.esteri.it/MAE/IT/Italiani_nel_Mondo/ServiziConsolari/Autocertificazione.htm

 

Legalizzazione

La legalizzazione consiste nell’attestazione della qualità legale del pubblico ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento, nonché dell’autenticità della firma stessa. E’ un requisito essenziale affinché un atto prodotto all’estero possa produrre in Italia i suoi effetti legali.

Per i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aia del 5 ott. 1961 – quali l’Italia e l’Argentina – la legalizzazione degli atti notarili, giudiziari e dello stato civile è sostituita dall’apposizione dell’Apostille.

L’Apostille viene apposta dal “Ministerio de Relaciones Exteriores” Argentino: http://www.tramites.gob.ar/tramites/apostilla-haya_t546
o dai “Colegios de Escribanos”

 

Legalizzazione di firme e Certificazione di traduzione/copia

La legalizzazione è un requisito essenziale affinché un atto straniero possa produrre in Italia i suoi effetti legali. Per i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aia del 5 ott. 1961, alla quale hanno aderito anche Italia e Argentina, la legalizzazione degli atti notarili, giudiziari e dello stato civile è sostituita dall’apposizione dell’Apostille.

Tanto la legalizzazione quanto l’Apostille consistono nella attestazione della qualifica legale del pubblico ufficiale (o funzionario) che ha sottoscritto l’atto, e l’autenticità del suo sigillo o timbro.

  • Legalizzazione firme depositate
    Vengono legalizzate le seguenti firme depositate in Agenzia consolare:
    • Medici di riferimento
    • Funzionari del Collegio dei Traduttori di Buenos Aires

L’interessato dovrà presentarsi con l’atto dove risulta la firma e il timbro in originale.

Certificazione Copia conforme all’originale

L’interessato dovrà presentarsi con l’originale e la copia del documento da autenticare.

Attestati di medesima persona
L’interessato dovrà presentare originale e copia dei documenti nei quali risulta la discordanza dei suoi dati anagrafici (es. certificato di nascita, documento di identità argentino, passaporto, ecc.); l’attestato verrà prodotto in base alle risultanze dei documenti presentati.