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Atti di Nascita di figli minori (Art. 3-bis L. 91/1992 “iure sanguinis”)

La documentazione riportata di seguito dovrà SEMPRE essere accompagnata da:

  1. autocertificazione debitamente compilata e firmata (nel caso in cui non si conosca il Comune di riferimento in Italia, il relativo campo può essere non completato);
  2. copia del DNI fronte/retro di tutto il nucleo familiare;
  3. documentazione attestante la residenza nella Circoscrizione dell’Agenzia Consolare in Moron.

Il minore è cittadino italiano iure sanguinis solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  1. il genitore cittadino italiano ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi dopo l’acquisizione della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio/a.
  2. un genitore possiede esclusivamente la cittadinanza italiana.
  3. un nonno/nonna possiede al momento della nascita del minore – o possedeva al momento della sua morte – esclusivamente la cittadinanza italiana.
  4. Il minore stesso non possiede un’altra cittadinanza.

Ove non fosse soddisfatta nessuna delle precedenti condizioni è possibile richiedere la cittadinanza per beneficio di legge le cui istruzioni si trovano al seguente link 

Documentazione

  1. Atti di nascita dei minori
  • emessi con sistema GEDO con traduzione integrale (sia dell’atto che della firma digitale emessa dal locale ufficio del “Registro Civil”);
  • emessi con firma olografata muniti di Apostille digitale emessa dal Ministero degli Affari Esteri o dal Colegio de Escribanos con traduzione integrale (sia dell’atto che dell’Apostille Digitale).

*Se il figlio è stato riconosciuto dai genitori in tempi diversi, oltre all’atto di nascita, si deve presentare l’atto di riconoscimento tradotto integralmente in italiano.

*Se i genitori sono sposati, presentare atto di matrimonio tradotto in italiano.

Nei casi di adozione:

  • atto di nascita riportante il nome dei genitori adottivi (obbligatorio) e di quelli biologici (facoltativo);
  • copia certificata della sentenza completa (dovrà contenere: “AUTOS”; “VISTOS”; “CONSIDERANDO”; “FALLO”. Non è sufficiente presentare solo il “TESTIMONIO”);
  • la sentenza deve specificare lo stato di abbandono del minore o l’autorizzazione del genitore o dei genitori biologici ai fini dell’adozione;
  • nella sentenza (o in una dichiarazione aggiuntiva del Tribunale) deve essere specificato che si tratta di sentenza passata in giudicato (vale a dire in spagnolo che è “FIRME”, o “CONSENTIDA”, o “EJECUTORADA” o che riveste il carattere di “COSA JUZGADA”), deve inoltre essere indicata la data del passaggio in giudicato, cioè la data a partire dalla quale la sentenza è definitiva;
  • tutta la documentazione deve essere autenticata dal Tribunale competente, legalizzata dalla “Cámara Nacional de Apelaciones” del Departamento Judicial competente e dal “Ministerio de Relaciones Exteriores Argentino” o “Colegio de Escribanos” con l’apposizione dell’Apostille dell’Aja in formato digitale e tradotta integralmente in italiano.