DOCUMENTI DA PRESENTARE
Coloro che, essendo nati all’estero, desiderano effettuare la pratica di riconoscimento della cittadinanza italiana – oltre a dover dimostrare con il documento di identità attuale la loro residenza da almeno 6 mesi nella circoscrizione consolare – dovranno presentare in originale i seguenti documenti:
- Modulo di domanda compilato (si firma nell’Agenzia Consolare);
- Del capostipite (ascendente nato in Italia):
- Atto di nascita, in originale e contenente le indicazioni di paternità e maternità;
- Atto/i di matrimonio (in Italia o all’estero);
- Atto di morte (se deceduto) o DNI valido (con fotocopia);
- Certificato della “Cámara Nacional Electoral”: si tratta di un certificato che attesta se (e quando) il capostipite italiano ha acquistato la cittadinanza argentina. E’ necessario che il certificato riporti tutti i nomi in italiano e spagnolo (es.Giovanni Battista/Juan Bautista) e le variazioni che il nome e/o cognome abbia subito nel tempo desumibili dagli atti di stato civile (es.Callegar/Calegari; Eristo/Evaristo). Qualora il certificato risultasse positivo, dovrà riportare la data di “giuramento” o almeno la data di “concessione della carta di cittadinanza”. In mancanza dei succitati dati sarà indispensabile acquisire la “sentenza di naturalizzazione” senza la quale, su indicazione del Ministero dell’Interno, non sarà possibile dar corso al procedimento di riconoscimento della cittadinanza. Tali sentenze vengono spesso conservate presso le seguenti entità statali locali:
- Archivo General de Tribunales c/o il Palacio de Tribunales – Buenos Aires;
- Archivo del Ejército Argentino – Buenos Aires;
- Archivo del Estado Mayor Argentino – Buenos Aires;
- Archivo General de la Nación.
NB: Se il certificato della “Cámara Nacional Electoral” è digitale, l’istante dovrà ritrasmettere il link per scaricare il documento all’indirizzo di posta elettronica che gli verrà fornito il giorno dell’appuntamento.
3. Di ognuno dei discendenti in linea retta:
- atto di nascita;
- atto di matrimonio (o atti di matrimonio nel caso che la persona si sia sposata più volte);
- atto di morte (se deceduto) o DNI valido (con fotocopia).
Tutti gli atti di stato civile rilasciati dal Registro Civil saranno accettati solo se tradotti correttamente in italiano.
Tutti i documenti devono essere presentati in originale -cartaceo o digitale verificabile online- anche se relativi a congiunti che siano già stati riconosciuti cittadini italiani da un Comune italiano o da un’altra Autorità Consolare. (v. Circ. Ministero Interno n. K. 28.1 dell’8 aprile 1991, che reca come titolo “Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”).
Gli atti ecclesiastici dovranno recare la legalizzazione della competente Curia Arcivescovile e del Ministerio de Relaciones Exteriores (apostille) e dovranno essere tradotti in italiano.
Gli atti emessi da Paesi terzi dovranno recare l’Apostille ai sensi della Convenzione de l’Aja del 05.10.1961 e tradotti in italiano nel Paese di origine. La traduzione dovrà essere legalizzata nel Consolato italiano nel Paese di origine dell’atto.
Questa Agenzia Consolare potrà chiedere inoltre documentazione addizionale, qualora necessaria.
Se l’istante ha avuto divorzio/i o adozione/i, dovrà inoltre presentare la relativa documentazione: vedi ufficio Stato Civile
IN PRESENZA DI FIGLI MINORI NON CONVIVENTI CON ENTRAMBI I GENITORI
La richiesta di trasmissione in Italia dell’atto di nascita – e conseguente iscrizione AIRE – di un minore dev’essere corredata dal suo atto di nascita debitamente legalizzato e tradotto in italiano. Qualora il minore non fosse convivente con entrambi i genitori, la richiesta DOVRÀ ESSERE SOTTOSCRITTA il giorno dell’appuntamento DA ENTRAMBI GLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE e corredata dalle copie del documento di identità di entrambi i firmatari.
In caso di impossibilità di uno dei due genitori di essere presente il giorno dell’appuntamento, si dovrà utilizzare il seguente modulo:
Atto di assenso figli minorenni
- se si tratta di cittadino italiano o appartenente all’Unione Europea potrà dichiarare il suo assenso all’iscrizione/variazione inviando per posta elettronica l’assenso unitamente alla copia di un documento di identità
- se è cittadino di un Paese al di fuori dell’Unione Europea dovrà inviare in originale il suddetto modello con firma autenticata e copia del documento di riconoscimento.
In caso di inesistenza dell’altro consenso (ad esempio per morte dell’altro genitore o per provvedimento giurisdizionale interdittivo della sua genitorialità o perché il minore è stato riconosciuto da un solo genitore) l’istante dovrà fornire – ove non già presente in atti – evidenza documentale.