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Adquisición de la ciudadanía por “beneficio de ley” (hijos menores nacidos en el exterior)

Normativa e requisiti

In due casi, previsti dal comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 e dall’articolo 1, comma 1-ter della legge n. 74/2025, i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana per “beneficio di legge”.

Il minore che eventualmente ne benefici, non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis.

Egli, in base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione prevista dalla legge.

Il Primo Caso (comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992) prevede i seguenti requisiti che devono essere posseduti congiuntamente:

  • uno dei genitori è cittadino per nascita. Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 91/1992 o “per beneficio di legge” ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 o per matrimonio ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 91/1992 o dell’articolo 10 della legge n. 555/1912 o per iuris communicatio.
  • entrambi i genitori (incluso il genitore eventualmente straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di un anno decorrerà dal primo riconoscimento (perché già il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.
  • La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza del dipendente dell’Agenzia Consolare delegato all’esercizio delle funzioni di Stato Civile. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.

Nel caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione può essere presentata anche successivamente al termine di un anno dalla nascita, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori.

Il secondo caso (comma 1-ter dell’articolo 1 della legge n. 74/2025) si applica quando sussistono tutte le condizioni seguenti:

  • persone minorenni alla data di entrata in vigore della legge 74/2025, cioè persone che non avevano compiuto il 18° anno di età al 24 maggio 2025;
  • figli di cittadini per nascita che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992. In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora italiana) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall’Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;
  • la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026. Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.

In entrambi i casi è dovuto il pagamento di 250 Euro a favore del Ministero dell’Interno con bonifico bancario, con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:

Beneficiario: “Ministero dell’Interno D.L.C.I. Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Acquisto cittadinanza per beneficio di legge, [nome e cognome del minore richiedente]
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)”.

Il bonifico potrà essere disposto anche da un conto intestato a terzi.
Si precisa che il comprovante di pagamento – che dovrà essere in ogni caso quello definitivo – deve riportare tutti gli elementi sopra indicati.
L’assenza anche di uno solo di tali elementi potrà comportare l’irricevibilità dell’istanza.

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Informazione e modulo per richiedere il Rimborso Contributo Cittadinanza

Si avvisa che è possibili richiedere il rimborso del contributo di cittadinanza, erroneamente o indebitamente pagato dai richiedenti per acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza. Di seguito è possibile visionare l’ Avviso Modalità Rimborso Contributo Cittadinanza e scaricare il  Modello richiesta rimborso contributo cittadinanza

Avviso modalità rimborso contributo cittadinanza

Modello richiesta rimborso contributo cittadinanza

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Le dichiarazioni di cui ai casi precedenti dovranno essere rese di presenza nell’Agenzia Consolare davanti al dipendente delegato alle funzioni di Stato Civile.

La presentazione della documentazione richiesta si effettua esclusivamente tramite il portale Fast It”.

Una volta verificata la correttezza formale e sostanziale della documentazione e la ricevuta dell’avvenuto pagamento, verrà inviata una comunicazione all’interessato riguardante la presentazione nell’Agenzia Consolare di entrambi i genitori del minore, muniti di DNI e copia e la ricevuta originale dell’avvenuto pagamento.

Il dipendente delegato alle funzioni di Stato Civile verifica la correttezza formale e sostanziale della documentazione e in tal caso controfirma la richiesta dei genitori.

Documentazione

Documentazione necessaria per avviare la pratica di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge, da caricare sul portale Fast It:

  1. autocertificazione debitamente compilata e firmata (nel caso in cui non si conosca il Comune di riferimento in Italia, il relativo campo può essere non completato);
  2. copia del DNI fronte/retro di tutto il nucleo familiare (in un unico file pdf);
  3. documentazione attestante la residenza nella Circoscrizione dell’Agenzia Consolare di Moron;
  4. Ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo amministrativo a favore del Ministero dell’Interno (250 Euro);
  5. Documentazione relativa al richiedente:
    • atti di Stato Civile (nascita) o “partidas” (non certificati):
      • emessi con sistema GEDO con traduzione integrale (sia dell’atto che della firma digitale emessa dal locale ufficio del “Registro Civil”) o emessi con firma olografata muniti di Apostille digitale emessa dal Ministero degli Affari Esteri o dal Colegio de Escribanos con traduzione integrale (sia dell’atto che dell’Apostille Digitale).
      • apostillati se formati in uno Stato diverso dall’Argentina;
      • tradotti in italiano (la traduzione dovrà essere effettuata nello Stato dove l’atto è formato e debitamente legalizzata se non effettuata in Argentina);
    • eventuali sentenze (ad esempio di adozione*, riconoscimento giudiziale) dovranno essere presentate:
      • in originale e in formato integrale (devono riportare AUTOS; VISTOS; CONSIDERANDO; FALLO);
      • recanti “Attestazione di passaggio in giudicato” (vale a dire che la sentenza è “FIRME”, o “CONSENTIDA”, o “EJECUTORIADA” o che riveste il carattere di “COSA JUZGADA”, con indicazione della data a partire dalla quale la sentenza è definitiva);
      • apostillate;
      • tradotte in lingua italiana (la traduzione dovrà essere effettuata nello Stato dove l’atto è formato e debitamente legalizzata se non effettuata in Argentina);

*SENTENZA DI ADOZIONE: la sentenza deve specificare lo stato di abbandono del minore o l’autorizzazione del genitore o dei genitori biologici ai fini dell’adozione;