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Passaporto per minori e Assenso

Tutti i minori devono essere in possesso di passaporto individuale; ai fini del rilascio, è necessario l’assenso di entrambi genitori (vedi “come si manifesta l’assenso”).

Si segnala che l’iscrizione del minore sul passaporto del genitore non è valida e che, il minore può viaggiare all’estero solo con un documento di viaggio individuale.

I passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono comunque validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza.

Il passaporto individuale avrà validità:

  • di 3 anni per i minori da 0 a 3 anni;
  • di 5 anni per i minori di età compresa fra i 3 e i 17 anni.

Per il rilascio E’ SEMPRE necessaria la presenza del minore per il quale si richiede il passaporto, munito di:

  • ultimo passaporto italiano (originale e fotocopia), se fosse titolare di un passaporto personale; qualora invece il minore fosse stato inscritto su uno o entrambi i passaporti dei genitori, occorre vengano presentati quei passaporti, anche se già scaduti o annullati;
  • D.N.I. rilasciato da non più di 10 anni (originale e fotocopia), con indirizzo aggiornato. La fotografia presente nel D.N.I. deve permettere l’identificazione dell’interessato, nonostante il documento sia in corso di validità. Nel caso non fosse possibile identificare il minore, non si procederà al rilascio del passaporto.
  • 2 fotografie recenti (uguali, frontali, da vicino con l’arco sopraccigliare scoperto, a colori, sfondo bianco, formato 35x 40 mm) entrare nel link perché si aprano le caratteristiche;

E’ necessario acquisire le impronte e la firma digitalizzata dei minori che abbiano compiuto 12 anni di età.

N.B.: Per i minori di età inferiore ai quattordici anni, l’uso del passaporto è comunque subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori (o tutore o altra persona delegata ad accompagnarli).

 

COME SI MANIFESTA L’ASSENSO AL RILASCIO DEL PASSAPORTO

La legge italiana richiede l’assenso di entrambi i genitori per il rilascio del passaporto ad un minore.

L’assenso può essere manifestato per iscritto in una delle seguenti forme:

  • personalmente (cioè in presenza dell’altro genitore) presso questa Agenzia Consolare al momento della presentazione della domanda di rilascio del passaporto (si ricorda che chi dà l’assenso deve essere munito di un documento valido di identità (originale e fotocopia);
  • personalmente presso un qualsiasi Ufficio della Pubblica Amministrazione Italiana (abilitato ad autenticare firme);
  • personalmente presso un notaio argentino, con successiva apposizione dell’Apostille e traduzione in italiano.

I cittadini dell’Unione Europea possono manifestare l’assenso compilando e firmando l’apposito modulo (scarica modello atto di assenso) e allegando copia di un documento rilasciato da un Paese dell’Unione Europea ove appaia la firma del dichiarante.

Non si provvederà al rilascio del passaporto al minore, qualora l’altro genitore non si presenti o non presenti l’assenso, secondo le modalità precedentemente descritte.


CHE FARE IN CASO DI RIFIUTO DELL’ASSENSO

Fra le ragioni che possono essere addotte per negare l’assenso vi sono quelle legate al mancato rispetto degli obblighi alimentari e di mantenimento dei minori.
In assenza dell’assenso dell’altro genitore, l’Agente Consolare, nella sua veste di Giudice Tutelare dei minori residenti nella sua Circoscrizione Consolare, dopo aver effettuato una serie di accertamenti, potrà valutare se autorizzare, con apposito Decreto Consolare, il rilascio del Passaporto al richiedente. A tal fine, il richiedente o il genitore consenziente dovrà inviare una lettera sottoscritta per comunicare che l’altro genitore rifiuta di concedere l’assenso e per fornire recapiti utili per contattare quest’ultimo.