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Per quanto riguarda le norme attualmente vigenti sul riconoscimento della cittadinanza “iure sanguinis”, si prega di fare riferimento alla normativa pubblicata al seguente link, ove è disponibile il testo del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2025, n. 74, della quale si raccomanda di prendere attenta visione.
Normativa
Legge 23 maggio 2025, n. 74, con vigenza dal 24 maggio 2025 (che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36). La predetta legge riforma la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale è disponibile al seguente link
Si attira, in particolare, l’attenzione sul nuovo art. 3-bis:
“In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;
b) lo stato di cittadino dell’interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio”.
Alla luce dell’entrata in vigore della Legge 23 maggio 2025, n. 74, la normativa precedente si applica esclusivamente:
1) Alle domande presentate entro le 23:59 ora italiana, del 27 marzo 2025, corredate della necessaria documentazione.
Le domande di cui al punto 1) sono dunque esclusivamente quelle consegnate all’Agenzia Consolare prima della data ed ora sopra indicate e corredate della necessaria documentazione.
2) Alle domande, corredate della necessaria documentazione, presentate all’ufficio consolare nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora italiana, del 27 marzo 2025.
Le domande di cui al punto 2) sono dunque esclusivamente quelle, corredate della necessaria documentazione, consegnate all’Agenzia Consolare nel giorno indicato dall’appuntamento comunicato all’interessato tramite e-mail di conferma del sistema “Prenot@mi” entro la data ed ora sopra indicate.
Si applicherà la nuova normativa in tutti gli altri casi, inclusa l’ipotesi in cui le domande, ancorché presentate entro le 23:59 ora italiana del 27 marzo 2025 o in base ad appuntamento comunicato entro le medesime data ed ora, non siano corredate della necessaria documentazione.
Per quanto riguarda l’ottenimento della cittadinanza italiana per matrimonio (ex Artt. 5, 6, 7 e 8 e s. m. L. 91/1992), tutte le comunicazioni con i richiedenti avvengono esclusivamente tramite il portale del Ministero dell’Interno ALI/CIVES e non per e-mail o altri mezzi, in quanto l’Ufficio del Consolato non ha informazioni sulle singole pratiche, una volta trasmesse.
Informativa riguardante il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, art. 13